O.N.U. – Risoluzione 1992/65 Protezione dei Sinti e dei Rom

Commissione dei Diritti dell’Uomo del Consiglio Economico e Sociale, nella sua 48a sessione del 5 marzo 1992, ha adottato al punto 26 dell’ordine del giorno le seguenti risoluzioni:

1992/66 Lavori della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze.
“…OMISSISS…”

La Commissione dei Diritti dell’Uomo
tenuto conto delle risoluzioni della Sottocommissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze del 31/08/1977 e 1991/22 del 28/08/1991,

ricordando che l’Assemblea Generale, nella risoluzione 217 del 10/12/1948, con la quale ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ha considerato che le Nazioni Unite non possono rimanere indifferenti alla sorte delle minoranze,

ricordando inoltre la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ed i principi che vi sono cumulati,

ricordando ugualmente le sue risoluzioni 1990/13 del 23/02/1990, 1990/15 e 1940/46 del 06/03/1990,

avendo presente la risoluzione 39/16 dell’Assemblea Generale in data 23/11/1984, nella quale l’Assemblea invita la Commissione dei Diritti dell’Uomo a continuare a dar prove di vigilanza per identificare le situazioni esistenti o nascenti di razzismo o di discriminazione razziale, a richiamare l’attenzione su quelle che sarebbero venute meno e a suggerire i rimedi appropriati,

Prega il relatore speciale della sottocommissione della lotta contro le misure discriminatorie della protezione delle minoranze, incaricate di stabilire uno studio della via e dei mezzi possibili per facilitare la regolamentazione attraverso mezzi pacifici e costruttivi, di situazioni nelle quali le minoranze sono implicate, di rivolgere un’attenzione particolare, nel suo lavoro alle condizioni specifiche nelle quali vivono i Rom e i Sinti e di fornire delle informazioni su questo argomento;

Invita gli Stati a prendere tutte le misure volte all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti dei Rom e dei Sinti;

Invita gli Stati che lo desiderano a fare appello a questo riguardo ai servizi consultivi del Centro per i Diritti dell’Uomo.

Allegato I

Progetto di dichiarazione dei Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche.

L’Assemblea Generale,
Riaffermando che uno degli scopi principali delle Nazioni Unite proclamati dalla Carta consiste nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei Diritti dell’Uomo e della libertà fondamentale per tutti, senza distinzione di razza, di lingua o di religione,
Riaffermando la sua fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità ed il valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
Desiderosa di promuovere il rispetto dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione per la prevenzione e la repressione dei crimini del genocidio, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo e la Convenzione relativa ai diritti del bambino, così come per altri strumenti internazionali che sono stati adottati sul piano universale o regionale ed in quelli che sono stati conclusi tra diversi Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
Ispirandosi alle disposizioni dell’articolo 24 del piano intenzionale relativo ai diritti civili o politici concernenti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze etniche, religiose o linguistiche,
Considerando che la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali etniche, religiose e linguistiche contribuiscono a stabilire politiche sociali negli Stati in cui vivono,
Sottolineando che la realizzazione e la costante promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche, religiose e linguistiche, che sono parti integranti del progresso della società nel suo insieme e s’iscrivono in un quadro democratico fondato sulla legalità, contribuirebbero al rinforzo dell’amicizia e della cooperazione tra i popoli e gli stati,
Considerando che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante da giocare in ciò che concerne la protezione delle minoranze, avendo in vista i lavori finora compiuti in seno al sistema delle Nazioni Unite, in particolare a cura della Commissione per i diritti dell’Uomo, della Commissione per la lotta contro le misure discriminatorie e per la protezione delle minoranze attraverso gli organi creati in applicazione delle disposizioni dei Patti Internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo in vista di promuovere e di proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
Tenuto conto dell’importante lavoro effettuato dalle organizzazioni intergovernative e non governative per ciò che riguarda la protezione delle minoranze e di promuovere e di proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
Cosciente della necessità di assumere un’azione ancora più efficace degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo per ciò che riguarda i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche,
Proclama la presente Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche.

Articolo I

Gli Stati proteggono l’esistenza e l’identità nazionali o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze sui loro territori rispettivi e favoriscono l’instaurazione di condizioni adatte a promuovere questa identità.
Gli Stati adottano misure legislative, o altro, necessarie a pervenire a questo fine.

Articolo 2

Le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose linguistiche (qui di seguito definite persone appartenenti a delle minoranze) hanno diritto di godere della loro cultura, di professare e di praticare la loro religione e di utilizzare la loro lingua, in privato ed in pubblico, liberamente, senza ingerenza né alcuna discriminazione.
Le persone appartenenti a delle minoranze hanno diritto di partecipare pienamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica.
Le persone appartenenti a delle minoranze hanno diritto di prendere parte attiva alla politica a livello nazionale e, se richiesto, a livello regionale, alle decisioni che concernono le minoranze alla quale essi appartengono o le regioni nelle quali vivono secondo modalità che non siano incompatibili con la legislazione nazionale.
Le persone appartenenti a delle minoranze hanno il diritto di creare e gestire delle loro associazioni.
Le persone appartenenti a delle minoranze hanno il diritto a stabilire e mantenere, senza alcuna discriminazione, contratti liberi e pacifici con altri membri del loro gruppo e con le persone appartenenti ad altre minoranze, così come i contatti al di là delle frontiere con cittadini di altri Stati a cui essi sono legali per la loro origine nazionale, o etnica o per la loro appartenenza religiosa o linguistica.

Articolo 3

Le persone appartenenti a delle minoranze possono esercitare i loro diritti, in particolare quelli che sono enunciati nella presente Dichiarazione, individualmente o comunitariamente con gli altri membri del loro gruppo, senza alcuna discriminazione.
L’esercizio o il non-esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non deve comportare degli svantaggi per tutte le persone appartenenti ad una minoranza.

Articolo 4

Gli Stati devono prendere delle misure per garantire alle persone appartenenti a delle minoranze l’esercizio integrale ed effettivo di tutti i Diritti dell’Uomo e di tutte le libertà fondamentali, senza alcuna discriminazione e nelle condizioni di piena uguaglianza davanti alla legge.
Gli Stati devono prendere delle misure per creare delle condizioni idonee a permettere alle persone appartenenti a delle minoranze di esprimere le loro particolarità e di sviluppare la loro cultura, la loro lingua, le loro tradizioni ed i loro costumi, salvo nel caso di pratiche specifiche che costituiscono un’infrazione alla legislazione nazionale e sono contrari alle norme internazionali.
Gli Stati dovrebbero prendere misure appropriate dappertutto dove sia possibile le persone appartenenti a delle minoranze abbiano la possibilità di apprendere la loro madre lingua o di ricevere un’istruzione nella loro lingua.
Gli Stati dovrebbero, all’occorrenza, prendere delle misure in campo educativo al fine di incoraggiare la coscienza della storia, delle tradizioni, delle lingue e della cultura delle minoranze che esistono sul loro territorio. Le persone appartenenti a delle minoranze dovrebbero avere la possibilità di imparare a conoscere la società nel suo insieme.
Gli Stati dovrebbero prevedere misure appropriate perché le persone appartenenti a delle minoranze possano partecipare pienamente al progresso e allo sviluppo economico del paese.

Articolo 5

Le politiche ed i programmi nazionali devono essere elaborati e messi in opera tenendo conto degli interessi legittimi delle persone appartenenti a delle minoranze.
Dovrebbero essere elaborati programmi di cooperazione e di assistenza tra Stati, messi in opera tenendo dovutamente conto degli interessi legittimi delle persone appartenenti a delle minoranze, in particolare per lo scambio di informazioni e dati esperienziali al fine di promuovere la mutua comprensione e la fiducia.
“…OMISSISS…”

Articolo 7

Gli Stati dovrebbero cooperare al fine di promuovere il rispetto dei diritti enunciati in questa Dichiarazione.

Articolo 8

Nulla nella presente Dichiarazione andrà contro il compimento degli obblighi internazionali degli Stati riguardo delle persone appartenenti a delle minoranze.
In particolare, gli Stati devono assolvere di buon grado gli obblighi e gli impegni che hanno assunto a titolo dei trattati e degli accordi internazionali ai quali hanno preso parte.
L’esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non porterà alla violazione del godimento dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali universalmente riconosciute da parte di tutte le persone.
Le misure prese dagli Stati al fine di garantire il godimento effettivo dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non devono, a prima vista, essere considerati contrari al principio dell’uguaglianza contenuta nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.
Alcune delle disposizioni della presente Dichiarazione non sarà interpretata come autorizzazione ad attività contrarie agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite, in ivi compresa l’uguaglianza, l’integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati.

Articolo 9


Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite contribuiranno alla piena realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, nel campo delle loro rispettive competenze.